Ć appena stata resa nota la sentenza del giudice sportivo nei confronti delle societĆ i cui sostenitori, in occasione della 14esima giornata di serie A, avrebbero violato l’art.25 comma 3 CGS introducendo ed utilizzando nell’impianto sportivo materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).
Il giudice sportivo ha deciso di non punire i club per il motivo sopracitato, ma ha comunque multato la Fiorentina per un’altra ragione. Il giudice ha infatti deliberato: “Ammenda di ⬠5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria“.


